Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

      1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «Le prestazioni di medicina legale sono assicurate attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero i titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea».